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Periodo di comporto diverso in caso di malattia professionale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 9 gennaio 2025, n. 463, ha ritenuto che le norme collettive possano escludere dal computo del periodo di comporto le assenze dovute ad infortuni o malattie professionali, così da non aggravare ulteriormente il lavoratore circa le conseguenze pregiudizievoli subìte a causa dell’attività lavorativa da lui espletata.

Nel caso di specie, una lavoratrice ha impugnato il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto, dovuto alle assenze causate dall’insorgenza di una malattia professionale. La Corte d’Appello, accogliendo la predetta domanda, ha affermato che il datore di lavoro non ha considerato che il CCNL da lui applicato, in caso di malattia professionale, prevedeva la conservazione del posto per un periodo pari a quello di percezione della relativa indennità INAIL.

La Suprema Corte, confermando la pronuncia di merito, ha sottolineato come la contrattazione collettiva possa prevedere che vengano escluse dal computo del comporto le assenze per malattia causate da infortuni o malattie professionali: in tali circostanze, la regolamentazione del comporto, nonché il riconoscimento dello stato di malattia o infortunio professionale, devono essere legati non ai presupposti stabiliti dall’ordinamento per il risarcimento del danno, bensì all’esistenza dei diversi presupposti previsti in ambito INAIL ai fini dell’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea (es. percepimento in busta paga dell’indennità prevista dalla legge).

Ai fini dell’ampliamento del comporto, è dunque sufficiente che esista soltanto l’origine professionale della malattia e che essa sia correlata alla prestazione lavorativa.