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Illegittimo il licenziamento se i dati su cui il datore di lavoro controlla il lavoratore sono antecedenti al «fondato sospetto»

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 13 gennaio 2025, n. 807, ha ritenuto illegittimo basare un licenziamento su dati, rinvenuti nel pc del lavoratore, riferibili ad un periodo antecedente all’insorgere del «fondato sospetto» che ha generato la necessità del controllo datoriale.

Nel caso di specie, un dirigente ha impugnato il licenziamento irrogatogli dopo che il suo datore di lavoro aveva scoperto informazioni contenute in alcuni file all’interno del suo pc  durante un controllo scaturito da un alert del sistema informatico. La Corte d’Appello, accogliendo la predetta domanda, ha ritenuto che le informazioni poste alla base del recesso fossero inutilizzabili ai fini disciplinari, in quanto antecedenti rispetto al fondato sospetto creato dall’alert.

La Suprema Corte, confermando la pronuncia di merito, ha sottolineato che l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori legittima unicamente controlli informatici ex post, ovvero basati su comportamenti posti in essere successivamente all’insorgenza di un fondato sospetto; ciò significa che il datore di lavoro deve provvedere alla raccolta dei dati solo a partire dal momento dell’insorgenza del sospetto, potendo utilizzare solo queste informazioni ai fini di un eventuale esercizio del potere disciplinare.

Rimane invece preclusa al datore di lavoro sia la possibilità di ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto, che utilizzare tali informazioni a scopi disciplinari, in quanto detto comportamento legittimerebbe l’uso di dati probatori raccolti in anticipo ed a prescindere dal sospetto di condotte illecite.