Con l’ordinanza n. 131 del 17 luglio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (disposizioni sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), sollevata dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, per sopravvenuta carenza di oggetto.
Il Tribunale di Padova era chiamato a pronunciarsi sul licenziamento per motivo oggettivo intimato da una società che, singolarmente considerata, non raggiungeva il requisito dimensionale di cui all’art. 18 St. Lav. Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale della norma censurata, che dimezza l’indennità risarcitoria dovuta dalle piccole imprese e ne fissa comunque il tetto massimo in sei mensilità, ritenendo tale limite inidoneo ad adeguare il risarcimento alla specificità della singola vicenda e il numero dei dipendenti indizio insufficiente a rispecchiare l’effettiva forza economica del datore di lavoro.
Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 del 2025, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità», ravvisando un vulnus agli artt. 3, 4, 35 e 117 Cost. nell’imposizione di un tetto insuperabile all’indennità risarcitoria anche in presenza delle più gravi forme di illegittimità del licenziamento. Tale pronuncia, sovrapponibile alla questione sollevata dal Tribunale di Padova, ne ha determinato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto, assorbendo ogni altro profilo di censura.
