Il disegno di legge n. 1917, approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 2026 e trasmesso al Senato il 28 maggio 2026, conferisce al Governo una delega, da esercitare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense, su proposta del Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale Forense.

Tra i principi generali, il d.d.l. mira a garantire libertà e indipendenza dell’avvocato, a definire le attività professionali riservate (assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi, nell’arbitrato rituale e nella negoziazione assistita), a rafforzare il segreto professionale, a reintrodurre il giuramento dell’avvocato e a introdurre la nullità delle pattuizioni che prevedono la corresponsione di compensi a soggetti non iscritti all’albo per attività di consulenza legale connesse all’attività giurisdizionale.

Sul fronte del compenso, la delega conferma la libera pattuizione tra le parti (salvo equo compenso), prevede l’adozione biennale dei parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale, l’obbligo solidale al pagamento del compenso per tutte le parti di un accordo transattivo, e il diritto al rimborso delle spese anticipate e forfetarie.

Il d.d.l. disciplina l’esercizio della professione in forma collettiva attraverso associazioni professionali, reti tra avvocati e società tra avvocati (di persone, di capitali o cooperative), prevedendo che l’incarico sia sempre conferito personalmente all’avvocato, con salvaguardia della sua autonomia e indipendenza anche quando operi in forma societaria.

Nelle società tra avvocati, almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono restare in capo ad avvocati (o ad avvocati e altri professionisti iscritti ad albi), con limiti alla partecipazione agli utili dei soci non professionisti (non superiore al 33% di quella dei soci professionisti) e garanzia che la distribuzione degli utili non interferisca con l’indipendenza decisionale dei soci professionisti; i soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento.

La delega introduce inoltre una disciplina organica della professione resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa a favore di altro avvocato, associazione, rete o società, nel rispetto dei principi UE in materia di lavoro, a tutela dell’autonomia del professionista e del diritto a un compenso congruo e proporzionato.

Il tirocinio viene fissato in 18 mesi continuativi, con 12 mesi di frequenza obbligatoria di corsi di formazione organizzati dagli ordini territoriali o da soggetti accreditati dal CNF; l’esame di Stato si svolgerà in un’unica sessione annuale, con due prove scritte (parere motivato e atto giudiziario) e una prova orale su più materie, con commissioni a maggioranza di avvocati.

Sul piano disciplinare, la potestà è attribuita ai consigli distrettuali di disciplina, che opereranno in adunanza plenaria o tramite sezioni giudicanti di tre membri; è fissata la prescrizione dell’azione disciplinare in sei anni dal fatto (prorogabile di un quarto), con interruzione per effetto delle principali comunicazioni procedimentali, e viene introdotto un rito semplificato per le condotte di minima entità e l’istituto della riabilitazione.

La delega prevede infine l’obbligo di formazione continua annuale (a pena di sospensione), l’istituzione di un albo unico degli esercenti la professione forense, di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e di comitati per le pari opportunità presso ogni ordine circondariale, oltre alla riforma del sistema elettorale dei consigli dell’ordine e del Consiglio Nazionale Forense.