La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 141 del 21 luglio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, l. n. 388/2000, sollevate dalla Cassazione in riferimento agli artt. 3, 11 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 34 CDFUE e all’art. 12 direttiva 2011/98/UE), nella parte in cui subordina la corresponsione dell’assegno sociale ai cittadini extra UE al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La questione era stata sollevata dalla Cassazione nel giudizio relativo al riconoscimento dell’assegno sociale a una cittadina albanese priva del permesso di lungo periodo. La Corte Costituzionale aveva sospeso il giudizio per sottoporre alla Corte di giustizia UE un rinvio pregiudiziale; con la sentenza 5 marzo 2026, causa C-151/24, Luevi, la Corte di Lussemburgo ha chiarito che l’assegno sociale costituisce una «prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo» ai sensi dell’art. 70 del regolamento (CE) n. 883/2004, e non una prestazione di sicurezza sociale, restando così estranea al principio di parità di trattamento sancito dall’art. 12 della direttiva 2011/98/UE.
La Consulta ha recepito tali indicazioni, escludendo il contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost.; ha inoltre escluso la violazione dell’art. 3 Cost., evocato in ragione della sua interpenetrazione assiologica con il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale, la cui incidenza nella fattispecie è stata esclusa dalla Corte di giustizia. Ha infine dichiarato inammissibili, perché estranee al thema decidendum, le censure riferite all’art. 38, primo comma, Cost.
La Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza Luevi, ha chiarito che l’art. 12, paragrafo 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE rinvia non all’intero art. 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, ma solo ai settori della sicurezza sociale definiti al paragrafo 1, che non comprendono le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’art. 70, par. 2, elencate nell’Allegato X del regolamento.
L’assegno sociale rientra in tale categoria poiché fornisce una copertura suppletiva del rischio di vecchiaia, garantisce un reddito minimo di sussistenza, è finanziato dalla fiscalità generale e non dalla contribuzione individuale, ed è espressamente elencato nell’Allegato X per l’Italia; ricade pertanto nella nozione di assistenza sociale ex art. 70, par. 1, del regolamento, sottratta all’obbligo di parità di trattamento previsto dalla direttiva.
Secondo la Corte di giustizia, tale lettura garantisce la coerenza tra i diversi livelli di integrazione riconosciuti ai cittadini di Paesi terzi dal diritto dell’Unione: solo il soggiornante di lungo periodo, quale livello più avanzato di integrazione, gode della piena parità di trattamento anche in materia di assistenza sociale, in coerenza con la direttiva 2003/109/CE.
