La Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza n. 23389 del 17 luglio 2026, ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione, cassando la decisione della Corte d’Appello di Firenze e rigettando nel merito la domanda di una docente che rivendicava, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, un diritto alla precedenza assoluta nel trasferimento interprovinciale per assistere il padre disabile grave.
La docente, assunta nell’ambito del piano straordinario ex l. n. 107/2015 con sede provvisoria a Novara, aveva chiesto il trasferimento definitivo a Catania per assistere il padre convivente disabile grave. L’art. 13 del CCNI mobilità 2016/2017 riconosceva tale precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, solo ai genitori e al coniuge del disabile, limitando per il figlio caregiver la tutela ai trasferimenti infraprovinciali e alle assegnazioni provvisorie. La Corte d’Appello di Firenze aveva ritenuto la disciplina contrattuale in contrasto con l’art. 33 l. n. 104/1992 e ne aveva disposto la disapplicazione.
La Cassazione, richiamando le sentenze della Corte di giustizia UE dell’11 settembre 2025 (causa C-38/24) e del 12 marzo 2026 (causa C-597/24), ha chiarito che l’inciso «ove possibile» dell’art. 33, comma 5, impone un bilanciamento tra la tutela del disabile e altri interessi costituzionalmente rilevanti, e che il diritto dell’Unione non impone un diritto soggettivo alla precedenza assoluta nei trasferimenti, lasciando alla contrattazione collettiva la facoltà di graduare le precedenze.
Il CCNL 2016/2017 non escludeva la tutela del caregiver, ma la graduava attraverso punteggi aggiuntivi, precedenza nelle assegnazioni provvisorie e nei trasferimenti infraprovinciali, in coerenza con l’esigenza di bilanciare le aspettative del personale coinvolto nelle operazioni di mobilità e il buon andamento dell’amministrazione scolastica.
Secondo la Corte, l’estensione della precedenza ai trasferimenti interprovinciali operata dal nuovo Art. 13 del CCNL 2025-2028 in materia di mobilità dimostra proprio che tale beneficio non discendeva direttamente dalla legge, ma costituisce una scelta innovativa delle parti collettive: se il diritto fosse già previsto dalla norma primaria, la modifica contrattuale sarebbe stata priva di reale portata precettiva.
La Cassazione ha quindi cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda della docente, ribadendo che la contrattazione collettiva può legittimamente graduare le precedenze nella mobilità senza violare l’art. 33 l. n. 104/1992 né il diritto dell’Unione europea, purché continui a garantire forme effettive di tutela del caregiver. Spese dell’intero processo compensate
