La Cassazione, Sez. Lav., con l’ordinanza n. 22650 del 3 luglio 2026, ha confermato che, in caso di interposizione vietata di manodopera, il termine di decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 decorre solo da un atto scritto con cui il committente neghi la titolarità del rapporto, e che la prescrizione del diritto all’accertamento del rapporto con l’effettivo datore di lavoro non può decorrere prima della pronuncia giudiziale che imputi il rapporto all’appaltante, mancando fino a quel momento un regime di stabilità del rapporto formalmente riferito all’appaltatore.
Un lavoratore, formalmente dipendente di una cooperativa dal 1994 con qualifica di operaio facchino, aveva sempre reso la propria prestazione in favore di una banca. Il Tribunale di Roma e la Corte d’Appello avevano accertato la sussistenza di un’interposizione illecita, rilevando che la banca non aveva provato l’esistenza di validi contratti di appalto con la cooperativa per l’intero periodo controverso, e riconoscendo il rapporto di lavoro subordinato con la banca fin dal 1994.
La Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso della banca, ribadendo che il termine di decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 decorre solo da un atto scritto di diniego della titolarità del rapporto, e che il termine di prescrizione, mancando un regime di stabilità del rapporto fittizio con la cooperativa, decorre solo dalla pronuncia giudiziale che accerti il rapporto con l’effettivo datore di lavoro. Ricorso respinto, spese a carico della soccombente.
