La Cassazione, Sez. Lav., con l’ordinanza n. 22831 del 7 luglio 2026, ha confermato che la clausola sociale prevista dall’art. 37 del CCNL Servizi sociali, in caso di internalizzazione o cambio di gestione dell’appalto, impone il passaggio del personale già dipendente dell’impresa cessata solo quando permangano invariate le prestazioni richieste dal nuovo capitolato, e non un obbligo assoluto e incondizionato di assunzione di tutti i lavoratori uscenti.

La vicenda riguardava una lavoratrice dipendente della cooperativa G., titolare di contratto a tempo indeterminato con anzianità superiore a sei mesi, che chiedeva l’assunzione presso l’Azienda speciale M.S.C., costituita dal Comune per l’internalizzazione dei servizi sociali. Il Tribunale di Messina aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello l’aveva rigettata, rilevando che il tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali aveva individuato in 510 unità il personale da trasferire, corrispondente ai soli lavoratori stabilmente addetti ai servizi confermati dal nuovo assetto, con esclusione del personale destinato alle sostituzioni.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che l’art. 37 CCNL tutela la continuità occupazionale nei limiti del fabbisogno derivante dai nuovi capitolati, senza imporre il transito di lavoratori non stabilmente assegnati alle prestazioni conservate; la titolarità di un contratto a tempo indeterminato e l’anzianità minima costituiscono requisiti necessari ma non sufficienti. Ricorso respinto, spese compensate per la novità della questione.