Con ordinanza n. 14172 del 27 maggio 2025, la Cassazione ha escluso che la tardività della contestazione disciplinare possa giustificare, da sola, l’applicazione della tutela reintegratoria.

Nel caso in esame, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare, sostenendo l’eccessivo ritardo nella contestazione dell’addebito (notificata a dicembre 2018, nonostante la chiusura dell’audit interno risalisse a marzo dello stesso anno). La Corte d’Appello, ritenendo ingiustificato tale ritardo, aveva accolto il ricorso e disposto la reintegra del lavoratore.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un’erronea interpretazione dell’art. 18 e l’illegittimità del rimedio applicato non ricorrendone i presupposti.

La Suprema Corte ha accolto il motivo di gravame, chiarendo – in continuità con Cass. n. 10802/2023 e Cass. S.U. n. 30985/2017 – che l’intempestività della contestazione può rilevare sul piano sanzionatorio, ma non legittima automaticamente la reintegra.

Secondo i giudici di legittimità, solo un ritardo significativo e ingiustificato, idoneo a ingenerare nel lavoratore un legittimo affidamento sull’assenza di rilievi disciplinari, può giustificare l’applicazione della tutela indennitaria piena. In tutti gli altri casi, la violazione si traduce al più in una tutela indennitaria attenuata, ma non può dar luogo alla reintegrazione.

Sulla base di tali principi, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, escludendo la legittimità del rimedio reintegratorio.