La circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 fa il punto sull’inquadramento giuridico e previdenziale degli influencer e content creator, generalmente ricondotti al lavoro autonomo, ma soggetti a regimi diversi a seconda delle modalità concrete di svolgimento dell’attività.
Il nuovo codice ATECO 73.11.03 ha formalizzato l’influencer marketing come attività professionale, ma l’assenza di una disciplina organica lascia spazio a incertezze e contenziosi, specie sul piano contributivo. L’INPS distingue tre principali regimi: Gestione Separata, Gestione Commercianti e Fondo Lavoratori dello Spettacolo, cui si affiancano altre possibili qualificazioni (etero-organizzazione, co.co.co., agenzia) a seconda del livello di autonomia o coordinamento.
Particolarmente rilevante la sentenza del Tribunale di Roma n. 2615/2024, che ha qualificato come rapporto di agenzia la collaborazione di un influencer, valorizzando elementi come il codice sconto personalizzato, la provvigione, la continuità nel tempo e la promozione in una “zona” rappresentata dai follower. In altri casi, se l’azienda definisce unilateralmente contenuti, tempi e modalità di pubblicazione, può configurarsi una collaborazione etero-organizzata, con applicazione del regime contributivo del lavoro subordinato.
Per le aziende, dunque, è necessario prestare attenzione alle modalità del rapporto e alla qualificazione contrattuale, chiarendo sin dall’inizio obblighi, margini di autonomia e modalità operative, così da prevenire riclassificazioni o sanzioni e contemperare le esigenze commerciali con i profili giuslavoristici e previdenziali.
