Con l’ordinanza n. 11661/2025 del 4 maggio 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno esteso il concetto di impresa familiare al convivente di fatto che collabora stabilmente nell’attività imprenditoriale, riconoscendone anche il diritto alla partecipazione agli utili e ai beni dell’impresa.

La vicenda ha origine da un giudizio di merito presso la Corte d’appello di Ancona, che aveva confermato la decisione di primo grado, respingendo la domanda proposta dalla ricorrente. Quest’ultima chiedeva di accertare l’esistenza di un’impresa familiare relativa a un’azienda agricola nel periodo dal 2004 al 2012 (anno del decesso del suo convivente) e di ottenere la condanna dei coeredi del defunto alla liquidazione della quota a lei spettante come partecipe all’impresa. Le corti territoriali avevano ritenuto che la disciplina di cui all’art. 230-bis del Codice civile non si applicasse al «convivente di fatto», non considerato un «familiare».

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha richiamato l’evoluzione giurisprudenziale e legislativa sul tema della convivenza more uxorio, sempre più rilevante. In particolare, ha citato la legge Cirinnà (L. n. 76/2016), che, pur non applicabile al caso in esame, ha previsto per il convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro convivente il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, a meno che non esista tra i conviventi un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Inoltre, la Corte ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale, che hanno attribuito rilievo alla convivenza more uxorio in situazioni in cui venga lesa la tutela di diritti fondamentali (come il diritto all’abitazione). La Corte ha anche evidenziato, citando la Corte EDU, che la vita dei conviventi di fatto rientra nel concetto di «vita familiare» ai sensi dell’art. 8 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, del Codice civile, nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i familiari e non riconosceva come impresa familiare quella cui collaborava anche il convivente di fatto.

Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso e ha rinviato la decisione alle corti di merito.