Con l’ordinanza n. 9282 del 8 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità dei termini di impugnazione previsti dalla L. 604/1966 per i licenziamenti, in caso di recesso durante il periodo di prova.
Nel caso in esame, un lavoratore aveva impugnato il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, ma la Corte d’Appello aveva rigettato la domanda per intervenuta decadenza, in applicazione dei termini di cui all’art. 6 L. 604/1966 e dall’art. 32 L. 183/2010.
La Cassazione, tuttavia, ha escluso l’applicazione dei termini di cui agli articoli di cui sopra specificando che le disposizioni si applicano solo ai licenziamenti indicati esplicitamente da quella norma, escludendo quindi i casi di recesso durante il periodo di prova.
La Corte ha altresì rilevato che tale fattispecie non può essere considerata «invalidità del licenziamento», poiché il periodo di prova non si inserisce nelle ipotesi di recesso unilaterale da un contratto già perfezionato.
Pertanto, la disciplina dei licenziamenti individuali prevista dalla L. 604/1966 si applica solo nel caso in cui l’assunzione sia definitiva e siano trascorsi almeno sei mesi dall’inizio del rapporto, come previsto dall’art. 10 della stessa legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore cassando la decisione della Corte d’Appello.