Con la sentenza n. 132 del 26 febbraio 2025, il Tribunale di Parma ha confermato la validità ed efficacia di un patto di non concorrenza e ha condannato il lavoratore al pagamento della penale per la violazione dello stesso.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva adito il Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di inefficacia del patto di non concorrenza stipulato con la ex datrice di lavoro. Quest’ultima, costituendosi in giudizio, aveva avanzato domanda riconvenzionale, chiedendo l’inibizione della condotta concorrenziale in atto da parte del lavoratore e la condanna al pagamento delle penali previste dal patto in caso di inadempimento.
In subordine, il lavoratore aveva domandato la riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c., ritenendola manifestamente eccessiva.
Il Tribunale ha rigettato le domande del ricorrente, accertando che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso aveva intrapreso un’attività professionale in violazione dell’impegno assunto, arrecando un danno economico significativo alla ex datrice di lavoro.
In particolare, il giudice ha ritenuto che l’importo della penale, sebbene elevato, fosse proporzionato alla gravità della violazione e al potenziale lucro cessante per l’impresa, escludendo pertanto i presupposti per una riduzione equitativa ai sensi dell’art. 1384 c.c.