Con il Messaggio n. 1322 del 10 aprile 2025, l’INPS ha fornito importanti precisazioni in merito al calcolo dei lavoratori intermittenti all’interno della forza aziendale e alla corretta trasmissione del flusso Uniemens, anche nei periodi di non attività.
- Computo nella forza aziendale
Nel flusso Uniemens, i lavoratori intermittenti devono essere inclusi nell’elemento <ForzaAziendale> in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nel semestre precedente, secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2015. L’orario effettivo va rapportato al valore orario teorico contrattuale semestrale, così da riflettere correttamente la presenza dei lavoratori nell’organico aziendale. Questo criterio tiene conto della discontinuità tipica di tale forma contrattuale.
- Obbligo di trasmissione Uniemens anche in assenza di prestazione
A partire dalla competenza di aprile 2025, i datori di lavoro devono trasmettere il flusso Uniemens anche per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità e privi di prestazioni lavorative nel mese.
In tali casi, sarà sufficiente valorizzare il solo codice “NR00” nel campo <TipoLavStat>, senza inserire settimane lavorate.