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Domicilio Digitale per Amministratori: chiarimenti Ministeriali

Con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito i primi chiarimenti sull’obbligo, introdotto dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 860, legge n. 207/2024), di comunicare il domicilio digitale (PEC) da parte degli «amministratori» delle società.

La norma modifica l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012, estendendo agli amministratori (e a i soggetti ad essi normativamente accostati) l’obbligo già imposto alle società. Nel novero dei soggetti obbligati deve ritenersi incluso, dunque, anche il liquidatore, e di tutte le persone investite dal potere di gestione degli affari sociali con le connesse funzioni di dirigenza e organizzazione.

Il predetto obbligo riguarda tutte le società di persone e di capitali, escluse le società semplici (non agricole), quelle di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili.

Pertanto ciascun soggetto è tenuto ad avere una PEC personale, distinta da quella dell’impresa (non potendo utilizzare il soggetto obbligato la PEC della società).

La comunicazione è richiesta:

-alla costituzione per le imprese nate a far data dal 1° gennaio 2025;

-entro il 30 giugno 2025 per quelle già iscritte.

La ratio della norma è quella di garantire un canale diretto e certificato verso chi esercita funzioni gestorie, anche in considerazione del crescente rilievo della PEC nei rapporti con la PA e nel processo civile telematico.