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Le novità in materia di: tessera di riconoscimento, cuneo fiscale, libertà sindacale e contrattazione, DID e DIS-COLL

  • Tessera di riconoscimento: la legge 17 dicembre 2024, n. 203, ha modificato l’art. 304, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. n. 223/2006, ma senza eliminare l’obbligo per i datori di lavoro di fornire ai dipendenti un tesserino di riconoscimento. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che tali obblighi sono regolati dal D.Lgs. n. 81/2008, che impone l’esposizione del tesserino per i lavoratori in appalto, subappalto e autonomi, compresi i componenti di imprese familiari e piccoli commercianti nel settore agricolo. L’abrogazione dell’art. 36-bis non modifica le sanzioni: il datore di lavoro che omette di fornire il tesserino può essere multato da 142,38 a 771,92 euro, mentre il lavoratore che non lo espone rischia una multa da 71,19 a 427,16 euro.
  • Cuneo Fiscale: a seguito delle interrogazioni parlamentari n. 5-03433 e n. 5-03432, il MEF ha risposto all’interpello, promosso dalla Commissione Finanze sulla base di uno studio della CGIL, che ha denunciato il rischio che la legge di bilancio 2025 favorisca i lavoratori con redditi superiori a 35.000 euro, penalizzando quelli con redditi più bassi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha spiegato che la legge ha reso strutturale la riduzione del cuneo fiscale, estendendo il beneficio fino a 40.000 euro, con 33 milioni di contribuenti che beneficiano di circa 18 miliardi di euro. Questo passaggio è stato necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine e per non compromettere il sistema previdenziale. Sebbene non siano stati mantenuti gli stessi benefici per tutti i contribuenti, non ci sono perdite sistematiche per chi ha redditi tra 25.000 e 35.000 euro. Per i redditi superiori a 35.000 euro, è stato esteso il beneficio fiscale per correggere i problemi emersi nel 2024. Inoltre, il MEF ha annunciato che valuterà la possibilità di estendere il trattamento integrativo per i lavoratori a basso reddito (i percipienti tra €8.000 e €9.000).
  • Esercizio della liberà sindacale del personale delle Forze armate: lunedì 7 aprile si svolgerà alla Camera la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 2171 rubricato Disposizioni per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Il testo mira a garantire il corretto espletamento delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), indispensabili ai fini della definizione della trattativa negoziale in corso con il Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, consentendo ai titolari di cariche direttive delle APCSM rappresentative a livello nazionale di esercitare le prerogative a essi riconosciute e, grazie al riconoscimento ex lege dei distacchi e permessi retribuiti, partecipare alle procedure alle procedure di contrattazione relative al triennio 2022-2024 e alle successive, a decorrere dal 2025.
  • Circ. n. 7 del 31.03.2025 del Ministero del lavoro sul limite minimo per il rilascio della DID e stipula del Patto di servizio: Il limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la stipula del Patto di servizio è fissata al compimento dei 16 anni di età. Tale requisito è necessario anche ai fini dell’accesso alle indennità NASpI e DIS-COLL. In via eccezionale, è consentita la presa in carico da parte dei servizi per l’impiego al compimento del 15° anno di età, limitatamente ai soggetti inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionalizzante in apprendistato di primo livello, ai sensi dell’art. 43, co. 2, D.Lgs. 81/2015, finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
  • Circ. n. 8 del 31.03.2025 del Ministero del lavoro, su politiche attive e «Programma Garanzia Occupabilità»: la Circolare n. 8 del 31 marzo 2025 ha aggiornato e ampliato la definizione di «soggetto formato» fornita precedentemente dall’ANPAL al paragrafo 1.3 della Circolare n. 1 del 5 agosto 2022. Per «soggetto formato» deve intendersi ogni beneficiario che, a seguito di un percorso di aggiornamento, qualificazione o riqualificazione, riceve alternativamente una delle sette attestazioni indicate nella circolare (attestazione di messa in trasparenza di validazione, degli apprendimenti, di formazione e altre). Il documento contiene una tabella che riepiloga i contenuti minimi da includere nelle attestazioni relative alle diverse tipologie descritte.
  • CCNL Dirigenti Piccole e Medie Imprese di beni e servizi: Il 25 marzo 2025, Confapi e Federmanager hanno rinnovato il CCNL 17 dicembre 2019, applicabile a dirigenti e quadri superiori delle PMI, con decorrenza dal 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027. L’accordo prevede aumenti salariali, nuovi minimi retributivi per dirigenti e quadri superiori, e un importo una tantum per il 2024. Sono previsti anche miglioramenti per malattia (12 mesi di comporto, 18 per patologie oncologiche), trasferte (rimborso aumentato a 100 euro). La contribuzione per la previdenza complementare è fissata al 5% per retribuzioni fino a 190.000 euro.