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Proposta di legge n. 2067-A/R​ e abbinate – Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro

Mercoledì 16 aprile 2025 la Camera dei Deputati discuterà la proposta di Legge n. 2067 avente ad oggetto l’introduzione di alcune disposizioni atte a favorire la stipulazione di contratti volti a ridurre l’orario di lavoro. Di seguito un breve riepilogo degli articoli di cui alla predetta proposta di legge.

Art. 1 – Promozione di modelli organizzativi con riduzione dell’orario di lavoro

Per favorire la conciliazione tra vita e lavoro, aumentare l’occupazione, la competitività delle imprese e l’aggiornamento delle competenze, la legge promuove la stipula di contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) che prevedano una riduzione progressiva dell’orario di lavoro fino a 32 ore settimanali a parità di salario, anche su 4 giorni, accompagnata da investimenti in formazione e innovazione tecnologica e ambientale. I contratti non possono compensare la riduzione di orario con un aumento degli straordinari.

Art. 2 – Misure di sostegno

Per 36 mesi dall’entrata in vigore della legge, ai datori di lavoro privati (esclusi agricoltura e lavoro domestico) che applicano i contratti di cui all’art. 1, è previsto: Esonero del 30% dei contributi previdenziali (esclusi INAIL). 50% per le PMI (secondo definizione UE). 60% per lavori usuranti e professioni specifiche (elencate nella normativa di riferimento).Un decreto ministeriale stabilirà criteri e modalità per l’applicazione degli incentivi e l’utilizzo delle risorse.

Art. 3 – Risorse finanziarie e modifica del Fondo Nuove Competenze

Il Fondo Nuove Competenze viene ridenominato in Fondo Nuove Competenze, Riduzione dell’orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa. Al fine di sostenere la sottoscrizione dei contratti di cui all’articolo 1, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

4 – Osservatorio nazionale sull’orario di lavoro

Viene istituito un Osservatorio nazionale con sede presso l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche), presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e composto da esperti e rappresentanti paritari delle parti sociali.

I compiti dell’Osservatorio includono:

  • Monitoraggio dei contratti con riduzione dell’orario.
  • Valutazione dei percorsi formativi Analisi degli investimenti in tecnologie
  • L’Osservatorio redige una relazione annuale e una finale con eventuali proposte di modifica normativa.

Le modalità di funzionamento sono definite entro 3 mesi da un decreto ministeriale.

Art. 5 – Referendum aziendale

In assenza di contratti collettivi nazionali, le rappresentanze sindacali territoriali o almeno il 20% dei lavoratori possono proporre un contratto di riduzione dell’orario. La proposta è sottoposta a referendum aziendale, da concludersi entro 90 giorni, con supervisione di un ente bilaterale. Se approvata dalla maggioranza dei lavoratori e, nel caso di proposta dei lavoratori, anche dal datore di lavoro entro 30 giorni, il contratto entra in vigore. In caso di esito negativo, la proposta può essere ripresentata dopo 180 giorni.

Art. 6 – Rideterminazione dell’orario normale

Terminato il periodo di sostegno (art. 3), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte formulate dall’Osservatorio di cui all’articolo 4, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la durata dell’orario di lavoro normale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è rideterminata in misura minore. In tutti i settori in cui i contratti di cui all’articolo 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori, la rideterminazione dell’orario di lavoro normale è in ogni caso applicata in misura non inferiore al 10 per cento.