Con la sentenza n. 7480 del 20 marzo 2025, la Cassazione ha confermato la legittimità della notificazione del licenziamento disciplinare all’indirizzo PEC del difensore del lavoratore (dipendente pubblico), qualora quest’ultimo abbia eletto domicilio presso il legale nel procedimento disciplinare.
Nel caso di specie il lavoratore impugnava il licenziamento in Cassazione rilevando la nullità dello stesso per difetto di comunicazione dell’atto e dei suoi motivi. La Corte d’Appello aveva però ritenuto valida la notifica all’indirizzo PEC del difensore, eletto domicilio dal lavoratore stesso poiché il lavoratore era ben edotto che tali comunicazioni benché fossero state effettuate alla PEC del difensore.
Nel confermare tale decisione, la Cassazione ha chiarito che, con l’elezione di domicilio presso l’avvocato, il lavoratore individua quell’indirizzo come luogo idoneo alla ricezione degli atti, rendendolo di fatto nella sua disponibilità.
Per la Corte era evidente come lo stesso lavoratore avesse indicato quale luogo per procedere alla notifica l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato presso cui aveva eletto domicilio e, ancora, il legame fiduciario con lo stesso era individuabile già dalle precedenti comunicazioni inviate per procura.
La Corte, già espressasi sul tema (Cass. n. 16581/2020) ricorda altresì che è fatto obbligo per il difensore, ai sensi dell’art. 125 cod. prov. civ. modificato dalla L. n. 148/2011, di indicare il proprio indirizzo pec e il proprio numero fax.
Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento.