La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 342 del 3 marzo 2025, ha chiarito che i buoni pasto non rientrano tra le voci da considerare nel calcolo della retribuzione spettante al dipendente durante le ferie, poiché privi di natura retributiva.
Nel caso esaminato il Tribunale di primo grado aveva accolto il ricorso dei lavoratori riconoscendo che la retribuzione feriale dovesse includere voci quali l’indennità perequativa, l’indennità di turno, il premio di risultato e i buoni pasto.
La decisione era stata impugnata dalla società datrice di lavoro, che contestava l’inclusione del ticket restaurant nel computo retributivo.
La Corte di Appello, nell’esaminare il ricorso, ha fatto riferimento agli orientamenti della giurisprudenza comunitaria, secondo cui la retribuzione feriale deve garantire al lavoratore un trattamento economico analogo a quello percepito durante il periodo lavorativo, al fine di non disincentivare l’esercizio del diritto alle ferie (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE). Tuttavia, ha specificato che tale principio riguarda esclusivamente le voci retributive connesse direttamente alle mansioni svolte e alla posizione professionale del dipendente.
Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto che i buoni pasto abbiano una funzione meramente assistenziale e non retributiva, essendo legati al rapporto di lavoro solo in via accessoria. Pertanto , la Corte di Appello di Napoli ha accolto l’impugnazione della società confermando che i buoni pasto non costituiscono un elemento del trattamento retributivo in senso stretto.
Di senso contrario alle indicazioni della succitata Corte invece è stato il giudizio della Corte di Cassazione espresso con l’ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024.