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Comunicazione obbligatoria annuale dei lavoratori somministrati

Entro il 31 gennaio anche del corrente anno 2025, sempre ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 15 giugno 2021, n. 81 e della successiva Nota integrativa del Ministero le Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12187/2021, salvo diverso termine pattuito dalla contrattazione collettiva, le imprese utilizzatrici devono comunicare alle proprie RSA/RSU, o alle organizzazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative, il numero dei lavoratori somministrati impiegati, la durata dei loro contratti e la loro qualifica nel corso dell’anno precedente.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo di cui sopra, è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile compreso tra 250 e 1250 euro.

La comunicazione deve essere fatta in forma scritta. La previsione in commento risulta essere particolarmente importante in quanto il mancato o il non corretto adempimento potrebbe configurare gli estremi di una condotta antisindacale in quanto parte della giurisprudenza ritiene che «al fine di integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 28 è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro nè nel caso di condotte tipizzate» (Cass. 19/12/2017, n.30422).