La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4253 del 18 febbraio 2025, ha esaminato il ricorso proposto da un’infermiera che, adito il Tribunale di Castrovillari, contestava la mancata retribuzione per il tempo impiegato nelle operazioni di vestizione e svestizione della divisa che sosteneva essere pari a 15/20 minuti giornalieri per 10 anni.
Dopo il primo accoglimento della domanda da parte del Tribunale di Castrovillari l’ASP, soccombente, proponeva appello presso la Corte d’Appello di Catanzaro il quale rileva che il giudice, in primo grado, non aveva considerato il testo del contratto collettivo di comparto in quanto quest’ultimo non contemplava una specifica voce economica per la c.d. “indennità di divisa”. La Corte territoriale osservava che l’art. 27, commi 11 e 12, del CCNL Sanità imponeva genericamente che il tempo necessario per la vestizione e svestizione fosse incluso nell’orario di lavoro retribuito, a condizione che tale tempo risultasse dalle timbrature del personale. La Corte territoriale, inoltre, accertava che la ricorrente non avesse allegato, né provato, che le operazioni di vestizione e svestizione avvenissero al di fuori dell’orario di lavoro risultante dalle timbrature.
Contro tale decisione, la lavoratrice proponeva ricorso per Cassazione che rigettava il ricorso precisando che la sentenza impugnata non aveva qualificato tale tempo come straordinario, ma aveva escluso che il cambio divisa fosse da retribuire separatamente, in quanto il contratto collettivo stabiliva che il tempo di vestizione e svestizione dovesse essere incluso nell’orario di lavoro retribuito, risultante dalle timbrature confermando il precedente orientamento già espresso da questa Corte per cui <<le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell’orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all’incolumità del personale addetto sicché il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione>> (Cass. sez. lav n. 18612/2024).