Con la delibera n. 32 del 5 febbraio. 2025, l’ANAC ha escluso da una gara d’appalto un’azienda poiché il CCNL applicato dalla stessa non garantisce le stesse tutele economiche del CCNL indicato dalla stazione appaltante.
Il caso si è originato a seguito dell’impugnazione, da parte di un operatore economico partecipante alla gara, dell’aggiudicazione di un appalto contestando la mancata verifica della conformità del CCNL offerto (CCNL Metalmeccanico Artigiani) rispetto a quello richiesto (CCNL Metalmeccanico Industria). La doglianza lamentava l’assenza di un confronto tra i due contratti e l’irregolarità dell’ammissione di un’impresa non artigiana con un CCNL riservato a tale categoria. L’ANAC si è espressa richiamando l’obbligo per gli operatori economici partecipanti alla gara di rispettare le condizioni contrattuali minime del CCNL dettate dalla stessa e impone alla stazione appaltante di verificare la conformità del contratto dichiarato prima dell’aggiudicazione. L’Autorità ha suggerito un doppio criterio per valutare l’equivalenza contrattuale:
1.Equivalenza economica, considerando la retribuzione tabellare, indennità, mensilità aggiuntive ed eventuali ulteriori indennità previste;
2.Equivalenza normativa, basata su parametri specifici.
L’ANAC richiama la Relazione Illustrativa del Consiglio di Stato ,posta in premessa al Codice degli appalti pubblici, in cui quest’ultimo ha chiarito che la finalità della norma è quella di evitare che, quando vi siano più contratti collettivi conformi e con ambiti di applicazione compatibili con l’attività oggetto dell’appalto, l’operatore economico finisca con l’optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo economico e normativo. La previsione, secondo il Consiglio non è in contrasto con l’art. 39 Cost. in quanto non è diretta a estendere ex lege ed erga omnes l’efficacia del contratto collettivo ma si limita ad indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al personale impiegato in totale rispetto del principio della libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.
Nel caso concreto, l’ANAC ha rilevato che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare se l’impresa fosse artigiana e dunque legittimata ad applicare il CCNL Artigiani ribadendo la necessità per la stazione appaltante di accertare con rigore l’applicabilità del CCNL dichiarato dall’aggiudicatario.