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Uso improprio dei permessi e controlli tramite agenzia investigativa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2157 del 30 gennaio 2025, ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore licenziato per giusta causa, il quale aveva impugnato il provvedimento espulsivo dinanzi alla Suprema Corte.

Il licenziamento era stato irrogato in seguito all’accertamento, da parte del datore di lavoro, dell’uso improprio dei permessi retribuiti concessi ai sensi della Legge 104/1992, poiché il dipendente, invece di prestare assistenza al familiare disabile, era stato sorpreso in bicicletta, con veste tecnica da ciclista. Il datore di lavoro aveva appurato la reiterazione della condotta illecita mediante l’ausilio di un’agenzia investigativa.

Secondo la Sezione Lavoro della Suprema Corte, pur rimanendo fermo il principio per cui il controllo da parte di terzi non può in alcun modo riguardare l’adempimento o l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto la legittimità del controllo investigativo finalizzato all’accertamento di condotte illecite non riconducibili al semplice inadempimento contrattuale.

In particolare, è ritenuto lecito l’intervento di investigatori privati quando esso non abbia come oggetto la verifica della prestazione lavorativa, ma miri ad accertare comportamenti che possano configurare reati o integrare attività fraudolente.

Ciò include, come nel caso in esame, la verifica dell’utilizzo dei permessi concessi dalla Legge n. 104 del 1992, per scongiurare eventuali abusi o condotte non conformi alla finalità della normativa.