Con sentenza del 19 luglio 2024, il Tribunale di Taranto ha dichiarato l’illegittimità del recesso “per la violazione dell’obbligo di repêchage e per la non dimostrata applicazione di criteri di scelta oggettivi e predeterminanti”, applicando la tutela indennitaria.
Il giudice, nonostante abbia rilevato la sussistenza del fatto materiale su cui era basato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha poi richiamato l’applicazione dei criteri di scelta previsti in caso di licenziamento collettivo: non per individuare il dipendente in uno scenario in cui vi siano più individui con identico ruolo e/o mansioni, ma dovendo il datore di lavoro addurre “elementi sufficienti a giustificare l’individuazione …, ai fini del licenziamento, nell’intero ambito aziendale, sulla base di criteri di scelta obiettivi e predeterminati … che consentano la scelta conforme ai princìpi di correttezza e buona fede”.
Nel caso di specie, la comprovata esternalizzazione della contabilità, attività svolta in precedenza dal solo “impiegato amministrativo addetto alla contabilità” destinatario del licenziamento, non è risultata sufficiente a giustificare detto licenziamento, dovendo il datore di lavoro fornire anche prova, oltre che dell’impossibilità del repêchage in posizioni equivalenti o inferiori, dell’applicazione dei predetti criteri di scelta “nell’intero ambito aziendale” e tra tutti i dipendenti “assegnati a posizioni di lavoro fungibili”.