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Criteri per la sussunzione dell’addebito in fattispecie punibili con sanzione conservativa secondo il CCNL

Con l’ordinanza n. 27161 del 21 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto: “Il giudice, ai fini dell’individuazione della tutela applicabile, è tenuto a verificare se la condotta concretamente accertata possa essere ricondotta a una delle fattispecie previste dalla contrattazione collettiva o dal codice disciplinare, suscettibili di sanzioni conservative. Ciò, anche nel caso in cui le fattispecie si distinguano in base a un diverso grado di ‘gravità’, qualificato come ulteriore elemento costitutivo. Tale verifica deve essere effettuata attraverso un’interpretazione sistematica e coerente con le previsioni collettive o disciplinari.”

Nel caso di specie, un lavoratore ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla sua datrice di lavoro, il quale gli era stato irrogato a seguito di molteplici condotte disciplinarmente rilevanti. La Corte d’Appello, accogliendo parzialmente il ricorso, ha riconosciuto una tutela indennitaria, ritenendo, da un lato, sproporzionato il provvedimento espulsivo e, dall’altro, escludendo che gli addebiti contestati rientrassero tra quelli punibili con sanzioni conservative ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e del codice disciplinare aziendale.

La Suprema Corte, nell’annullare la pronuncia di secondo grado, ha chiarito che il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore all’interno di quelle previsioni della contrattazione collettiva o del codice disciplinare che, attraverso una clausola generale e flessibile, contemplino sanzioni conservative, basandosi su un criterio di minore o maggiore gravità.

Secondo i Giudici di legittimità, tale operazione ermeneutica non si risolve in un giudizio autonomo sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, bensì costituisce un’attuazione del principio di proporzionalità come delineato e tipizzato dalle parti sociali tramite il contratto collettivo, o dal datore di lavoro attraverso il codice disciplinare. Il giudice, pertanto, deve valutare, sulla base del criterio di gravità così come determinato dalla disciplina collettiva o dal codice disciplinare, se la condotta accertata possa essere ricondotta a una fattispecie sanzionabile con una misura conservativa, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.