Con l’ordinanza dell’8 luglio 2024, n. 18552, la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui un primo licenziamento, viziato per carenza di forma, sia seguito da un secondo non affetto da vizi formali, la tutela che il lavoratore può invocare per l’assenza del requisito formale è limitata alle retribuzioni relative al periodo compreso tra i due recessi.
Nel caso di specie, un lavoratore ha impugnato giudizialmente i due licenziamenti irrogatogli a distanza di 10 giorni l’uno dall’altro, deducendo che il primo recesso fosse stato irrogato oralmente.
La Corte d’Appello ha accolto parzialmente la predetta domanda, riconoscendo l’inefficacia della prima sanzione espulsiva, ma anche la piena legittimità della seconda.
La Suprema Corte, confermando la pronuncia di merito, ha rilevato che è consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma, a condizione che alla base dello stesso siano posti i medesimi motivi sostanziali che hanno determinato il precedente recesso.
Per la sentenza, tale rinnovazione si risolve nel compimento di un negozio diverso dal precedente, che esula dallo schema dell’art. 1423 c.c. relativo all’impossibilità di convalida del contratto nullo.
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, il secondo licenziamento deve ritenersi produttivo di effettidal momento della sua irrogazione, ogniqualvolta venga riconosciuto invalido o inefficace il primo atto di recesso.