La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 9 ottobre 2024, n. 26320, ha sancito il principio secondo cui un accordo con cui un lavoratore accetta la riduzione della retribuzione, anche nel caso in cui la modifica peggiorativa non comporti un cambiamento delle mansioni, deve essere sottoscritto nelle sedi protette stabilite dalla legge.
Nel caso di specie, un dirigente aveva sottoscritto con la Società un accordo consensuale di riduzione della retribuzione nella misura del 10%. La Corte d Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità dell’accordo poiché formalizzato in violazione delle norme imperative di cui all’art. 2103 c.c., che impongono la convalida dell’accordo tra le parti in una sede protetta.
La Suprema Corte, confermando la pronuncia di secondo grado, sottolinea come: «modifiche peggiorative della retribuzione sono possibili in caso di modifica di mansioni, qualora concordate, con determinati presupposti, e formalizzate esclusivamente in sede protetta, a pena di nullità». La fattispecie va inquadrata nell’ottica dei princìpi generali: difatti, se la retribuzione è irriducibile in caso di mutamento effettivo delle mansioni o del livello di inquadramento contrattuale, lo è a maggior ragione nel caso in cui non vi sia alcun mutamento delle coordinate contrattuali.