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Indennizzabile l’infortunio in itinere durante un permesso nella giornata di smart-working

Con la sentenza del 17 luglio 2024, il Tribunale di Milano ha affermato che è coperto dall’assicurazione INAIL anche l’infortunio in itinere occorso al dipendente durante la fruizione di un permesso per motivi personali, posto che detta circostanza non interrompe il nesso rispetto all’attività lavorativa.

Nel caso di specie, una lavoratrice ha ricorso giudizialmente al fine di chiedere la condanna dell’INAIL al versamento dell’indennizzo per l’infortunio in itinere occorsole durante una giornata in cui svolgeva la propria prestazione lavorativa in smart-working.
In particolare, la stessa ha dedotto che, durante la fruizione di un permesso richiesto per recarsi a prendere la figlia a scuola, era caduta rovinosamente a terra, provocandosi una distorsione e delle escoriazioni.

L’INAIL sosteneva che l’evento non fosse indennizzabile, in quanto non avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di un rischio generico incombente su tutti i cittadini.

Il Tribunale ha rilevato che, in tema di infortunio in itinere, la tutela assicurativa copre tutti i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro, anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali.

Secondo il Giudice, il lavoratore deve essere tutelato tutte le volte in cui si allontani dall’azienda e vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa dovuta a pause, riposi e permessi: vi è difatti un’identità ontologica tra le predette tipologie di sospensione lavorativa. Non è pertanto possibile né configurabile un vuoto di tutela ogni volta in cui, per fruire di diritti connessi alla esecuzione della prestazione, il lavoratore si allontani dalla sede aziendale.

Su tali presupposti, il Tribunale di Milano ha accolto accoglie il ricorso della lavoratrice.