La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 29 agosto 2024, n. 23331, ha affermato che, nel rapporto di agenzia, l’indennità relativa al patto di non concorrenza può essere erogata anche attraverso un compenso di natura provvigionale, con anticipi in corso di rapporto, salvo conguaglio finale.
Nel caso di specie, un agente ha ricorso giudizialmente al fine di chiedere il pagamento dell’indennità per un patto di non concorrenza post-contrattuale, a seguito della rassegnazione delle sue dimissioni. La Corte di Appello, rigettando il ricorso del lavoratore, ha accertato che l’indennità prevista dal patto fosse stata legittimamente quantificata in percentuale rispetto alle provvigioni maturate, e pagata congiuntamente a queste, salvo successivo conguaglio, non essendo ciò vietato da alcuna norma imperativa.
La Suprema Corte, confermando la pronuncia di merito, ha rilevato come le parti potessero ben derogare alla naturale onerosità del patto di non concorrenza, non essendo l’articolo 1751 bis c.c. preposto alla tutela di interessi pubblici di carattere generale; in ragione di ciò, tanto più si deve ritenere che alle parti fosse consentito regolare diversamente le modalità di liquidazione e di pagamento della relativa indennità.
Su tali presupposti, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’agente e confermato la legittimità della clausola inerente la liquidazione anticipata dell’indennità in corso di rapporto.