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Certificazione parità di genere: differimento dei termini per le istanze di esonero contributivo

L’INPS, con il messaggio del 13 agosto 2024, n. 2844, ha comunicato ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di parità di entro il 31 dicembre 2023, ed abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, la possibilità di rettificare i dati sottostimati previa rinuncia alla domanda presentata in precedenza.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni ed, in particolare, della retribuzione media mensile globale, riferita alla media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti nel periodo di validità della certificazione. Ad esempio, se il datore di lavoro ha una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei lavoratori, non quella media del singolo lavoratore.

La suddetta rinuncia, nonché il successivo invio di una nuova richiesta, devono essere effettuate entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Nel caso in cui il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente.