La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 9 maggio 2024 n. 12679, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore che, beneficiando di un permesso ex l. 104/92, aveva accompagnato la moglie, affetta da una grave forma di asma, presso una località marina al fine di farle respirare aria salubre, trascorrendo con lei alcune giornate.
Nell’escludere il carattere abusivo di tali condotte, la Cassazione ha osservato come sia notorio che il soggiorno al mare, anche nei periodi invernali, possa portare giovamento ai pazienti asmatici.
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, per configurare una giusta causa di licenziamento, è necessario che l’utilizzo dei permessi sia del tutto disgiunto dalle finalità assistenziali previste: nel caso in questione, il viaggio e la breve permanenza nella località costiera erano strumentali alla tutela del diritto alla salute della donna.
Non è stato neppure riconosciuto come abusivo l’utilizzo dei suddetti permessi da parte del lavoratore per il trasporto del cane dal veterinario, dato il carattere imprevisto ed urgente delle cure e la circostanza che l’accudimento dell’animale domestico di famiglia comporti comunque una diminuzione dell’aggravio delle attività destinate ad essere alternativamente svolte dal coniuge disabile.