BCA News

Riqualificazione dell’appalto certificato

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 27 luglio 2024, n. 21090, ha riconosciuto all’Agenzia delle Entrate la possibilità di ignorare la certificazione di un contratto di appalto, che può essere riqualificato senza ricorrere preventivamente al giudice del lavoro.

Nel caso di specie, era stato emesso, da una delle commissioni abilitate, un provvedimento di certificazione di due contratti di appalto. Successivamente, è subentrato un accertamento dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto i summenzionati contratti, riqualificandoli come di somministrazione di manodopera, in ragione dell’assenza di autonomia organizzativa e dell’assunzione del rischio di impresa, pur essendo “protetti” da un provvedimento di certificazione. A seguito della riqualificazione, secondo l’Agenzia, dovevano essere recuperate a tassazione le deduzioni dalla base imponibile dei costi per il personale fittiziamente configurati quali prestazioni di servizi, nonché la detrazione della relativa Iva.

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha parzialmente accolto l’appello della società, sostenendo che, di fronte ad un contratto di appalto certificato, tutti i terzi, compresa l’amministrazione finanziaria, avrebbero potuto contestare l’esatta qualificazione del contratto solo dopo aver impugnato la certificazione davanti al giudice del lavoro.

La Suprema Corte, discostandosi dalla pronuncia della Commissione regionale, ha rivendicato il potere-dovere del giudice tributario di qualificare correttamente il rapporto impositivo senza limitazioni. Difatti, l’«efficacia verso i terzi» della certificazione farebbe riferimento solo alla qualificazione civilistica del contratto, senza incidere sull’obbligazione tributaria.

Pertanto, secondo la Corte, un eventuale provvedimento di certificazione ha rilevanza solo ai fini della qualificazione civilistica del contratto e della deflazione del contenzioso giuslavoristico, ma non ha efficacia vincolante ai fini della determinazione del rapporto tributario, la cui qualificazione deve avvenire sulla base delle modalità concrete di esecuzione del contratto.