La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 30 luglio 2024, n. 21299, ha affermato che, in conformità alle previsioni del diritto comunitario, le procedure di informazione e consultazione sindacale previste nell’ambito di un licenziamento collettivo devono attuarsi anche qualora il recesso riguardi dei lavoratori inquadrati come dirigenti.
Nel caso di specie, un dirigente ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli, deducendo la violazione della procedura prevista in tema di licenziamento collettivo.
La Cassazione, confermando la pronuncia di merito, ha rilevato che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva già condannato l’Italia per avere escluso la categoria dei dirigenti dall’ambito di applicazione della procedura prevista per i licenziamenti collettivi.
All’esito di ciò, le procedure di informazione e consultazione si devono applicare anche ai dirigenti. In particolare, l’impresa che intenda procedere ad un licenziamento collettivo che comprenda anche dirigenti deve informare e consultare le loro rappresentanze.