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Cambio di appalto e mantenimento della forza lavoro

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 2 luglio 2024, n. 18114, ha affermato il principio secondo cui il nuovo appaltatore è sempre tenuto a rispettare i vincoli procedurali imposti dalla contrattazione collettiva, a garanzia della correttezza e trasparenza dell’operazione subentrante, prevedendo criteri verificabili riguardanti l’intero numero dei lavoratori per il passaggio del personale già impiegato nell’appalto.

Nel caso di specie, alcuni lavoratori hanno impugnato giudizialmente il licenziamento loro irrogato al momento della cessazione dell’appalto cui erano adibiti, adducendo come motivo principale il fatto chela nuova aggiudicataria dell’appalto aveva assunto soltanto 271ex-dipendenti dell’appaltatore uscente, rispetto ai 483 in precedenza impiegati, senza aver stilato preventivamente una graduatoria e senza aver considerato la loro maggiore anzianità di servizio rispetto ad altri lavoratori assunti.

La Corte ha rilevato che, laddove in materia di cambio appalto la contrattazione collettiva imponga vincoli procedurali, la nuova aggiudicatrice è tenuta a rispettarli a garanzia della correttezza e trasparenza dell’operazione di subentro. In particolare, in presenza di una clausola specifica, è necessario prevedere criteri verificabili riguardanti l’intero bacino dei lavoratori per il passaggio del personale già impiegato nell’appalto, anche tenendo conto delle esigenze dell’azienda subentrante di ridurre o riorganizzare il servizio oggetto di contratto di appalto.

Secondo i Giudici di legittimità dunque, anche in assenza di un accordo con le OO.SS., è dovere della società spiegare i criteri seguiti per la selezione del personale transitato dall’appaltatore uscente a quello subentrante.