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Licenziamento del dipendente per atteggiamenti ostruzionistici

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 4 luglio 2024, n. 18296, ha affermato che il dipendente che pone in essere atteggiamenti ostruzionistici rispetto all’operato aziendale lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario e, pertanto, è passibile di licenziamento.

Nel caso di specie, un dipendente di una società operante nel settore dell’igiene urbana ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essersi rifiutato di svolgere la prestazione lavorativa richiesta, e per aver di conseguenza causato un ingente danno alla società datrice.

La Corte ha rilevato preliminarmente che la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ricomprendendo qualsiasi comportamento che possa pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento delle suddette disposizioni, nel più ampio quadro dell’organizzazione aziendale.

Secondo i Giudici di legittimità, questo concetto viene superato tutte le volte in cui si è in presenza di un grave e consapevole inadempimento dei compiti assegnati, caratterizzato da un comportamento ostruzionistico del lavoratore.

Un comportamento del genere ha natura sia commissiva che omissiva: non può inquadrarsi nel mero rifiuto ad adempiere alle direttive dell’impresa, ma integra un atteggiamento volutamente ostruzionistico, non ragionevole né disponibile.