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Aggiornamento sulla maxi-sanzione per lavoro sommerso

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite la Nota del 26 giugno 2024, n. 1156, ha fornito nuovi chiarimenti riguardo l’applicazione della maxi-sanzione prevista per il lavoro in nero.

L’Ispettorato ha riscontrato che l’impiego irregolare di lavoratori, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che si consuma dunque nel momento in cui, decorso il termine previsto per la comunicazione di assunzione, la stessa non viene effettuata. Ciò produce effetti:

  • in riferimento agli importi sanzionatori: la normativa applicabile è quella vigente al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro in nero e non della sua cessazione;
  • sulla competenza territoriale ad adottare l’ordinanza di ingiunzione.

 

DIFFIDA

Nel caso di regolarizzazione del rapporto di lavoro in nero ancora in essere all’atto dell’accesso ispettivo, il datore deve essere diffidato, con un termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, ad instaurare un rapporto subordinato con contratto a tempo indeterminato, anche part time ma non inferiore al 50%, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, mantenendo il lavoratore in servizio per un periodo non inferiore a 90 giorni di calendario.

Nell’ipotesi invece di un lavoratore regolarmente occupato o non più in forza al momento dell’accesso ispettivo, per il quale fosse accertato un periodo di lavoro irregolare pregresso, la diffida avrà ad oggetto esclusivamente la regolarizzazione del periodo in nero, senza alcun obbligo di mantenimento in servizio.

 

SANZIONI

La sanzione è graduata per fasce, in base alla durata del comportamento illecito. È stato inoltre previsto un aumento del 30% ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. d), della L. n. 145/2018, come modificato dall’art. 29, comma 3, del D.L. n. 19/2024.

Attualmente la sanzione è quindi determinata:

  1. da euro 1.950 ad euro 11.700 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
  2. da euro 3.900 ad euro 23.400 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
  3. da euro 7.800 ad euro 46.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Inoltre, le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:

  • lavoratori stranieri;
  • minori in età non lavorativa;
  • percettori di reddito di cittadinanza;
  • lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione ed il lavoro.

 

La L. n. 145/2018 ha altresì previsto che le maggiorazioni, attualmente del 30%, siano raddoppiate, passando quindi ad un aumento pari al 60%, laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

 

RECIDIVA

Occorre accertare che:

  1. il destinatario delle sanzioni corrisponda al soggetto che, nell’ambito della stessa impresa, abbia rivestito la qualità di trasgressore persona fisica che agisce per conto della persona giuridica. Non si applicherà, dunque, la recidiva tutte le volte in cui, sebbene gli illeciti siano riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano stati commessi da trasgressori diversi; analogamente, in tutte le ipotesi in cui le violazioni siano commesse dalla medesima persona fisica per conto di persone giuridiche diverse;
  2. il trasgressore sia stato destinatario delle medesime sanzioni irrogate con provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.

 

CASI DI ESCLUSIONE

La maxi-sanzione non trova applicazione quando:

  • sia intervenuta una regolarizzazione spontanea prima dell’accertamento da parte di organismi di vigilanza;
  • si sia verificata una differente qualificazione del rapporto di lavoro;
  • durante il periodo di ultrattività del contratto a tempo determinato, ovvero 30 giorni in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi e 50 giorni per contratti di durata superiore.