Il Tribunale di Campobasso, con la sentenza del 10 aprile 2024, ha ricordato che: “per stabilire la maggiore o minore rappresentatività non si deve considerare il CCNL bensì le parti sociali, sia dal lato datoriale sia dal lato lavoratori”. Pertanto, al giudice del lavoro non può essere assolutamente indifferente se il contratto collettivo applicato dall’impresa sia sottoscritto da un’organizzazione sindacale dei lavoratori o dei datori piuttosto che da un’altra.
La verifica della rappresentatività comparata deve riguardare sia la delegazione sindacale dei lavoratori che quella delle imprese, considerando l’intera compagine sindacale che partecipa alla gestione di un determinato sistema contrattuale: in questo senso, il Giudice ha puntualizzato che, ai fini dell’art. art. 2, comma 25 della legge n. 549/1995, il CCNL Commercio ANPIT-CISAL non può dirsi sottoscritto “dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” poiché, seppure sia riscontrabile un certo grado di rappresentatività in capo alla CISAL, non può dirsi lo stesso riguardo all’ANPIT.
Si apre dunque la strada ad una verifica della rappresentatività che tenga conto, più che delle singole organizzazioni sindacali, dei sistemi contrattuali che tali organizzazioni sindacali (delle imprese e dei lavoratori) generano e la relativa capacità di copertura, nei termini di numero di lavoratori e numero di imprese ai quali il CCNL viene applicato.