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Va retribuito il tempo necessario per recarsi dall’azienda al luogo del primo intervento

La Cassazione, con l’ordinanza del 17 giugno 2024, n. 16674, ha affermato che deve essere ricompreso all’interno dell’orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per recarsi dalla sede aziendale al luogo di svolgimento del primo intervento e per rientrare in azienda al termine delle attività svolte presso i clienti.

La Corte ha ritenuto che il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientri nell’orario di lavoro se le relative operazioni si svolgono sotto la direzione e il controllo del datore. In ipotesi di personale addetto agli interventi presso i clienti, rientra nel concetto di orario tutto il lasso temporale compreso tra l’arrivo in azienda per prelevare le attrezzature necessarie e per ricevere le disposizioni datoriali ed il ritorno, al termine delle attività, presso la sede aziendale.

Sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale entro la quale è posto a carico del lavoratore il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di deposito del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché per il tragitto inverso.