L’Italia fa parte dei Paesi firmatari del Framework agreement predisposto dalla Commissione europea ed entrato in vigore il 1° luglio 2023, volto a definire una cornice regolamentare per gli aspetti previdenziali del telelavoro transfrontaliero.
L’accordo prevede la possibilità di opzione per il mantenimento della posizione previdenziale nel Paese del proprio datore di lavoro, nel caso in cui l’attività nel Paese di residenza sia svolta in misura inferiore al 50 % del tempo di lavoro complessivo. In assenza di scelta, la legislazione applicabile è quella dello Stato di residenza se l’attività svolta risulta essere pari o superiore al 25% del complessivo orario di lavoro.
La legislazione applicabile in deroga può essere applicata per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.
Le richieste di deroga possono essere anche retroattive, qualora: il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i tre mesi, oppure la richiesta sia presentata entro il 30 giugno 2024 ed il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi: in tale ipotesi per l’Italia le domande retroattive possono riguardare solo periodo successivi al 1° gennaio 2024.