L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota del 24 giugno 2024, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito temporale di individuazione delle condotte di violazione e di applicazione delle nuove sanzioni, introdotte dal D.L. n. 19 del 2024.
In particolare, le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dal 2 marzo 2024, mentre per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa e depenalizzato.
Con riferimento ai reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché alle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge che hanno una struttura continuativa nel tempo, l’Ispettorato ha chiarito che, condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite oltre tale data, avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.Lgs. n. 276/2003.
Ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, il periodo antecedente al 2 marzo 2024 concorre quale mero elemento di quantificazione.