La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20 giugno 2024, n. 17036, ha affermato che l’obbligo di repêchage è limitato alle capacità ed alla formazione del lavoratore al momento del licenziamento. Tale principio trova conferma nella previsione per la quale il mancato adempimento all’assolvimento dell’obbligo formativo non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione alle nuove mansioni.
Alla luce di tali considerazioni, gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia”.