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Onere probatorio e indennità sostitutiva delle ferie

La Cassazione, con l’ordinanza del 14 giugno 2024, n. 16603, ha affermato che “cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarà onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all’obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva”.

Nel caso di specie, un lavoratore ha richiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica dovuta al mancato godimento di ferie e permessi per un periodo di sei anni.

Preliminarmente la Corte ha rilevato che il lavoratore ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni di ferie non godute. Una volta fornita della prova spetta, invece, al datore provare di avere invitato il dipendente a godere delle ferie e di avere, nel contempo, avvisato lo stesso che, se non fruite, le ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento.