Con la nota n. 1091/2024 , l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni stabilite dall’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 in merito alla disciplina del regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti. In particolare, l’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, introducendo la pena, alternativa o congiunta, dell’arresto o dell’ammenda.
L’INL segnala che “in relazione alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tenere in considerazione quanto previsto dall’articolo 1, comma 445 lett. d) n. 1 della Legge n. 145/2018. Questa disposizione è stata modificata solo in parte dal D.L. n. 19/2024 – con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della cosiddetta maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.” Di conseguenza, questa maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024.
A titolo esemplificativo per l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione ”punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro” (art. 18, comma 1 primo periodo) di n. 5 lavoratori x 20 giornate lavorative ciascuno:
• 60 + 20% (ex art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018) = euro 72
• 72x5x20 = euro 7.200
Il D.L. n. 19/2024 ha poi introdotto, sempre all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.
L’Ispettorato ritiene pertanto che:
– recidiva “semplice”: la maggiorazione di cui all’art. 1 comma 445, lettera e) della Legge n. 145/2018 trova applicazione laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla lettera d) della medesima legge (maxisanzione per lavoro nero, condotte interpositorie, violazioni per procedure di distacco transnazionale, violazioni relative a durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero);
– recidiva “specifica”: la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo articolo 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla Legge n. 145/2018, troverà altresì applicazione in riferimento ad una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo articolo 18.
A titolo esemplificativo:
• qualora si debba sanzionare ai sensi del comma 1, primo periodo dell’art. 18, un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una maxisanzione,
l’importo dell’ammenda sarà di euro 60+40% (ex L. n. 145/2018) = euro 84
• qualora si debba sanzionare ai sensi del comma 1, primo periodo dell’art. 18, un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una delle sanzioni penali (sentenza passata in giudicato) previste dal medesimo art. 18, l’importo dell’ammenda sarà di euro 60+20% (ex art. 18, D.Lgs. n. 276/2003) = euro 72+40% (ex L. n. 145/2018) = euro 100,80