La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11771/2025 del 5 maggio 2025 ha escluso l’assorbimento del superminimo in caso di passaggio a un superiore inquadramento contrattuale. Il superminimo, che rappresenta una parte della retribuzione eccedente i minimi tabellari, può essere assorbito solo se espressamente previsto dalle parti in caso di aumenti retributivi dovuti a modifiche dei minimi tabellari o per erogazioni ad personam.

Tuttavia, il passaggio a un livello superiore di inquadramento contrattuale non comporta l’assorbimento del superminimo, come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione.

Il caso ha visto una società ricorrere contro la decisione della Corte d’Appello, che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore a ricevere il trattamento economico previsto per il livello superiore e a mantenere il superminimo, escluso dall’assorbimento. La Corte di Appello aveva motivato la sua decisione con il fatto che l’accordo individuale sul superminimo non prevedeva l’assorbimento in caso di promozione a un livello superiore, ma solo in caso di aumenti dei minimi tabellari o di altre erogazioni.

La Corte di Cassazione ha confermato l’interpretazione della Corte d’Appello, ritenendo che la lettera di conferimento del superminimo fosse chiara nel limitare l’assorbimento ai soli aumenti dei minimi tabellari, escludendo così l’assorbimento per il passaggio a un inquadramento superiore.

La Corte ha dunque rigettato il ricorso della società, confermando quanto già deciso dalle corti di merito.