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Novità in tema di formazione del preposto

Con l’interpello n. 6/2024, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti rilevanti circa gli obblighi di formazione del preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il preposto occupa una posizione strategica nell’architettura del sistema di vigilanza e prevenzione, garantendo il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza. In ragione delle competenze professionali attribuitegli e nel perimetro dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, il preposto sovraintende all’attività lavorativa, vigilando sull’osservanza delle prescrizioni normative e delle disposizioni aziendali in tema di sicurezza. Qualora vengano rilevate condotte difformi da tali disposizioni, egli ha facoltà di sospendere l’attività lavorativa e di informare i propri superiori.

A tale scopo, l’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prescrive che il preposto riceva una formazione specifica, con contenuti, modalità (integralmente in presenza) e frequenza dell’aggiornamento periodico definiti in conformità agli accordi in Conferenza Stato-Regioni.

La Commissione ha chiarito che, sino alla formalizzazione e approvazione di un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’obbligo formativo dei preposti rimane disciplinato dalle previsioni dell’accordo del 2011, con una periodicità di aggiornamento quinquennale.

Tale interpretazione si fonda su una lettura sistematica del quadro normativo, confermando che il comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dal D.L. n. 146/2021, pur introducendo un aggiornamento biennale, non prevale sulle disposizioni del 2011 in assenza di un nuovo accordo tra Stato e Regioni.

È fatta salva la facoltà per le aziende di adottare, in via discrezionale, un aggiornamento biennale, in attesa che un accordo definitivo formalizzi i nuovi obblighi formativi.