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Permessi legge 104/1992: l’assistenza al disabile non va necessariamente prestata negli stessi orari del turno di lavoro

La Cassazione, con l’ordinanza dell’11 ottobre 2024, n. 26514, ha affermato che non integra abuso dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 la mancata prestazione di assistenza al familiare disabile durante la fasica oraria coincidente con il turno di lavoro, trattandosi di permessi giornalieri e non su base oraria.

Nel caso di specie, un dipendente ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli poichè, durante alcune giornate in cui si trovava in permesso ex lege 104/1992, all’interno della fascia oraria corrispondente al suo orario di lavoro, svolgeva attività personali invece di prestare assistenza alla madre invalida.
La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, sul presupposto che la mancata assistenza espletata in tale orario integrava abuso del diritto.

La Suprema Corte ha rilevato che la legge 104/1992 non delinea in alcun modo come e quando il lavoratore in permesso debba prestare assistenza alla persona con disabilità: l’unica condizione necessaria è l’esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro.

Su tali presupposti, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal dipendente, dichiarando illegittimo il recesso irrogatogli.