Il Tribunale di Firenze, Sez. Lav., con sentenza dell’11 luglio 2026,, pronunciata ex art. 127-ter c.p.c., ha annullato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un operaio edile, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società datrice al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali.
Il lavoratore, assunto il 2 aprile 2025 con contratto a tempo indeterminato, 1° livello del CCNL Edilizia Industria e orario di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, prestava attività presso due cantieri specificamente indicati nel contratto. Il 17 aprile 2025 la società gli comunicava il recesso per “imminente ultimazione dei lavori” nei predetti cantieri, con preavviso fino al 30 aprile 2025.
Il ricorrente ha dedotto la natura ritorsiva del licenziamento, individuandone la vera ragione nella propria indisponibilità a lavorare il sabato, giorno non compreso nell’orario contrattuale. A sostegno di tale assunto ha prodotto la registrazione audio di una conversazione con un soggetto qualificatosi come effettivo titolare dell’impresa, nel corso della quale l’interlocutore affermava che il rapporto era cessato perché il lavoratore non si era presentato al lavoro di sabato. In via subordinata, ha eccepito l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo, contestando la plausibilità di un’assunzione a tempo indeterminato per esigenze asseritamente temporanee, l’inverosimiglianza dell’ultimazione dei cantieri a soli quindici giorni dall’assunzione e la violazione dell’obbligo di repêchage.
La società convenuta ha contestato integralmente la ricostruzione avversaria, eccependo che il ricorrente era stato assunto specificamente per l’esecuzione dei lavori nei due cantieri indicati, prossimi all’ultimazione, e producendo comunicazioni delle committenti attestanti la chiusura dei cantieri alla data del 30 aprile 2025. Ha inoltre contestato la genuinità, la provenienza e la valenza probatoria della registrazione audio, nonché la riferibilità alla società del soggetto ivi identificato, qualificato come privo di qualsiasi potere direttivo o datoriale.
Applicando il principio della “ragione più liquida”, il Tribunale ha deciso la causa sulla base della questione, ritenuta di più agevole soluzione, dell’insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla società, senza necessità di esaminare il profilo, pur logicamente subordinato, della natura ritorsiva del recesso. Richiamando l’art. 5 della l. n. 604/1966, il giudice ha ribadito che l’onere di provare la sussistenza del giustificato motivo grava integralmente sul datore di lavoro, e si articola sulla prova dell’effettività della ragione organizzativa, del nesso causale con la posizione soppressa e dell’impossibilità di un diverso repêchage del lavoratore.
Il Tribunale ha ritenuto tale onere non assolto: la mera indicazione dei due cantieri nel contratto di assunzione non prova che il rapporto fosse esclusivamente e inscindibilmente collegato a quei soli cantieri, né che l’esaurimento dei lavori comportasse necessariamente la soppressione della posizione lavorativa. La scelta di un contratto a tempo indeterminato, anziché a termine, è stata anzi valorizzata come elemento sintomatico della non temporaneità dell’esigenza organizzativa. Le comunicazioni delle committenti sulla chiusura dei cantieri sono state giudicate documenti unilaterali di terzi, dal contenuto incerto e generico, non supportati da contratti di appalto, stati di avanzamento o certificati di ultimazione.
Quanto al repêchage, la società non ha offerto alcun elemento, nemmeno in punto di prova orale, per dimostrare che al momento del licenziamento non vi fossero altri cantieri aperti o di prossima apertura nei quali il ricorrente – operaio con mansioni fungibili e trasversali – avrebbe potuto essere ricollocato. Accertata l’insussistenza del fatto materiale posto a base del recesso, il Tribunale ha applicato la tutela reintegratoria attenuata ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 128/2024, secondo cui il licenziamento privo di causa riceve la medesima tutela prevista per il licenziamento disciplinare fondato su fatto insussistente.
Il Tribunale ha quindi annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione del ricorrente, condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione, dal licenziamento all’effettiva reintegrazione (nel limite massimo di dodici mensilità, dedotto l’aliunde perceptum e percipiendum), oltre ai contributi previdenziali e assistenziali. Non ha invece accolto la domanda di nullità per ritorsività, non risultando provato che le dichiarazioni registrate fossero riferibili alla volontà datoriale, in quanto rese da soggetto privo di veste rappresentativa o di poteri direttivi. La società, integralmente soccombente, è stata condannata anche alle spese di lite.
