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Ricovero ospedaliero e comporto: legittimo il licenziamento se il CCNL non prevede l’esclusione

Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 283 del 3 giugno 2025, ha respinto il ricorso di una lavoratrice licenziata per superamento del periodo di comporto.

La ricorrente sosteneva che i sessanta giorni di ricovero ospedaliero, dovuti a due interventi al piede, non dovessero essere conteggiati, ma il giudice ha precisato che, mancando una clausola diversa, le assenze da ricovero rientrano nel comporto. Il CCNL Case di cura private esclude infatti dal computo solo i ricoveri per terapie salvavita, fattispecie nella quale l’intervento al piede non ricade.

La lavoratrice lamentava inoltre che, prima della scadenza del comporto, l’assenza avrebbe dovuto essere convertita in ferie: la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 27392/2018) riconosce al lavoratore assente la facoltà di chiedere la fruizione delle ferie maturate per sospendere il comporto, ma non impone al datore di lavoro di accogliere la richiesta quando sussistono ragioni organizzative ostative.

Nel caso di specie non risulta che la dipendente abbia mai presentato tale domanda, sicché il superamento del comporto è stato legittimamente accertato e il licenziamento confermato.