Con la sentenza n. 315 del 5 giugno 2025, il Tribunale di Vicenza ha stabilito che la residenza del lavoratore in smart-working non costituisce un elemento determinante per la competenza territoriale nel giudizio di impugnazione del licenziamento.
Nel caso di specie, il ricorrente, un commerciale esterno, aveva promosso la causa avversa al proprio licenziamento nel foro della sua abitazione presso il Tribunale di Vicenza, mentre la società eccepiva l’incompetenza territoriale.
Il Tribunale, richiamando una recente pronuncia della Corte di Cassazione, ha precisato che la competenza territoriale richiede un “collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con l’organizzazione aziendale” (Cass. n. 12907/2022).
Nel caso specifico, il lavoratore svolgeva la sua attività principalmente fuori sede, come confermato in sede istruttoria; pertanto, l’abitazione non poteva essere considerata una dipendenza aziendale ai sensi dell’art. 413 co. 2 c.p.c., poiché l’attività poteva essere svolta in qualsiasi luogo.
Di conseguenza, l’eccezione di incompetenza territoriale è stata accolta e la causa rimessa al Tribunale competente di Venezia.
