L’INPS, con la circolare n. 102 del 16 giugno 2025, illustra le novità sull’incentivo al posticipo del pensionamento previste dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 161, legge n. 207/2024). L’incentivo è ora esteso non solo ai lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile, ma anche a quelli che raggiungono il diritto alla pensione anticipata.

I lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive/esclusive che, entro il 31 dicembre 2025, maturano tali diritti e decidono di continuare l’attività lavorativa, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota IVS a loro carico. Gli effetti della rinuncia sono:

-il datore di lavoro non versa la quota contributiva IVS a carico del lavoratore, ma continua a versare la propria quota, mantenendo alimentata la posizione assicurativa del lavoratore;

-la quota contributiva IVS a carico del lavoratore viene corrisposta direttamente nella retribuzione, in modo non imponibile ai fini fiscali.

La circolare precisa altresì che il regime fiscale agevolato (art. 51, comma 2, lett. i-bis del TUIR) si applica anche ai lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’AGO, confermando la non imponibilità fiscale delle somme corrisposte per la rinuncia all’accredito contributivo.